PER LA PASTA FRESCA MENO INFORMAZIONI    PER IL CONSUMATORE

La cancellazione dell’obbligo di fissare la data di scadenza non oltre i 5 giorni obbedisce ad una norma superata e insufficiente.
Com’ è noto, l’ art. 36 della legge comunitaria ha abrogato l’art.9, comma 4, del DPR 187/2001 (Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell’articolo 50 della legge 22.02.1994, n. 146). In pratica alla voce”pasta fresca” (ma si tratta del solo prodotto commercializzato sfuso), si va a cancellare l’intero periodo che ne fissa la durabilità non oltre i cinque giorni dalla data di produzione.
Il risultato è che ora sia la “pasta fresca preconfezionata” (di produzione industriale e conservata in “atmosfera protettiva”) sia la “pasta fresca confezionata” (sempre di produzione industriale ma contenuta in imballaggi recanti la dicitura “pasta fresca da vendersi sfusa”) potranno essere”confezionate” e vendute sfuse con il solo obbligo di indicare su un cartello una data di scadenza fissata a discrezione del produttore (nel caso della pasta fresca preconfezionata) o del commerciante (pasta fresca confezionata).
La cancellazione del termine fissato dal DPR 187 metterà dunque in difficoltà soprattutto i produttori di “pasta fresca sfusa artigianale”, che per la deperibilità intrinseca del loro prodotto saranno di fatto gli unici obbligati ad osservare termini di scadenza molto stretti. Perché questa decisione? L’abrogazione in realtà non recepisce alcuna direttiva Ue, ma corregge un ”errore” del Governo italiano che con l’introduzione del limite di conservazione(scadenza) per questo prodotto aveva violato le norme europee sull’etichettatura dei prodotti alimentari. Ma queste norme sono veramente sufficienti per l’informazione del consumatore?
Il Decreto legislativo 109/92 sull’etichettatura dei prodotti alimentari, che recepisce le Direttive n. 89/395/CEE e n. 89/369/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, in fatto di regolamentazione dell’obbligo di indicazione della data di scadenza presenta limiti noti da tempo.
In particolare il D.Lgs. 109 non indica chiaramente quali prodotti debbano riportare la data di scadenza e per quali invece sia sufficiente utilizzare il termine minimo di conservazione, ma si limita a prescrivere che la data di scadenza è obbligatoria per tutti i prodotti “molto deperibili dal punto di vista microbiologico”. Inoltre non si fa menzione della data di produzione, mentre sarebbe auspicabile rendere obbligatoria anche questa indicazione sull’etichetta (specialmente per i prodotti facilmente deperibili). Infatti non conoscendo la data di produzione (sono in poche le
aziende che inseriscono nell’etichetta quest’indicazione non obbligatoria), il consumatore non può operare una scelta tra marche simili controllando la distanza tra la suddetta data e il termine minimo di conservazione.
Concludendo, secondo l’Adiconsum, a 10 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 109/92, i tempi sono ormai maturi per una completa revisione del sistema di etichettatura dei prodotti alimentari, e non si può continuare a discutere di cancellazione di informazioni importanti quali il termine di scadenza o il quantitativo minimo di frutta nei succhi senza riesaminare il quadro generale della materia e, soprattutto, senza perdere di vista il reale obiettivo dell’etichetta, che deve rimanere quello di informare il consumatore e di metterlo in grado di compiere scelte consapevoli.