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La
cancellazione dell’obbligo di fissare la data di scadenza non oltre i
5 giorni obbedisce ad una norma superata e insufficiente.
Com’ è noto, l’ art. 36 della legge comunitaria ha abrogato
l’art.9, comma 4, del DPR 187/2001 (Regolamento per la revisione della
normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste
alimentari, a norma dell’articolo 50 della legge 22.02.1994, n. 146).
In pratica alla voce”pasta fresca” (ma si tratta del solo prodotto
commercializzato sfuso), si va a cancellare l’intero periodo che ne
fissa la durabilità non oltre i cinque giorni dalla data di produzione.
Il risultato è che ora sia la “pasta fresca preconfezionata” (di
produzione industriale e conservata in “atmosfera protettiva”) sia
la “pasta fresca confezionata” (sempre di produzione industriale ma
contenuta in imballaggi recanti la dicitura “pasta fresca da vendersi
sfusa”) potranno essere”confezionate” e vendute sfuse con il solo obbligo di indicare su un
cartello una data di scadenza fissata a discrezione del produttore (nel
caso della pasta fresca preconfezionata) o del commerciante (pasta
fresca confezionata).
La cancellazione del termine fissato dal DPR 187 metterà dunque in
difficoltà soprattutto i produttori di “pasta fresca sfusa
artigianale”, che per la deperibilità intrinseca del loro prodotto
saranno di fatto gli unici obbligati ad osservare termini di scadenza
molto stretti. Perché questa decisione? L’abrogazione in realtà non
recepisce alcuna direttiva Ue, ma corregge un ”errore” del Governo
italiano che con l’introduzione del limite di conservazione(scadenza) per questo
prodotto aveva violato le norme europee sull’etichettatura dei
prodotti alimentari. Ma queste norme sono veramente sufficienti per
l’informazione del consumatore?
Il Decreto legislativo 109/92 sull’etichettatura dei prodotti
alimentari, che recepisce le Direttive n. 89/395/CEE e n. 89/369/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1989, in fatto di regolamentazione
dell’obbligo di indicazione della data di scadenza presenta limiti
noti da tempo.
In particolare il D.Lgs. 109 non indica chiaramente quali prodotti
debbano riportare la data di scadenza e per quali invece sia sufficiente
utilizzare il termine minimo di conservazione, ma si limita a
prescrivere che la data di scadenza è obbligatoria per tutti i prodotti
“molto deperibili dal punto di vista microbiologico”. Inoltre non si
fa menzione della data di produzione, mentre sarebbe auspicabile rendere
obbligatoria anche questa indicazione sull’etichetta (specialmente per
i prodotti facilmente deperibili). Infatti non conoscendo la data di
produzione (sono in poche le
aziende che inseriscono nell’etichetta quest’indicazione non
obbligatoria), il consumatore non può operare una scelta tra marche
simili controllando la distanza tra la suddetta data e il termine minimo
di conservazione.
Concludendo, secondo l’Adiconsum, a 10 anni dall’entrata in vigore
del D.Lgs. 109/92, i tempi sono ormai maturi per una completa revisione
del sistema di etichettatura dei prodotti alimentari, e non si può
continuare a discutere di cancellazione di informazioni importanti quali
il termine di scadenza o il quantitativo minimo di frutta nei succhi
senza riesaminare il quadro generale della materia e, soprattutto, senza
perdere di vista il reale obiettivo dell’etichetta, che deve rimanere
quello di informare il consumatore e di metterlo in grado di compiere
scelte consapevoli.
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